Statuto

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E’ costituita, ai sensi della Legge 381/1991, con sede nel comune di Bologna la Società cooperativa denominata “SOLIDARIETA’ FAMILIARE – Società Cooperativa di solidarietà sociale a responsabilità limitata”.

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell’Organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 DICEMBRE 2087 e potrà essere prorogata con deliberazione dell’Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO – OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa, conformemente all’art. 1 della Legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico attraverso la gestione di servizi socio sanitari ed educativi e si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.

Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, una giusta distribuzione dei guadagni, un lavoro non strutturato sullo sfruttamento, la priorità dell’uomo sul denaro, la democraticità interna ed esterna, l’impegno, l’equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli.

Tali principi vengono intesi e vissuti nello spirito della solidarietà cristiana di cui si riconosce un segno particolare nell’esperienza di Casa Santa Chiara e alla quale pertanto si collega sul piano ideale e operativo.

Operando secondo questi principi la Cooperativa intende organizzare una impresa che persegua, mediante la solidale partecipazione della base sociale che ad essa fa riferimento, scopi sociali ed educativi con particolare riferimento alle persone portatrici di handicap, al fine di contribuire a realizzare nel movimento cooperativo nuove espressioni di sobrietà e fraternità.

Per fare ciò la Cooperativa si propone di svolgere in modo organizzato e senza fini di lucro un’attività finalizzata a realizzare strutture alloggiative a dimensione familiare in cui possono essere accolte persone con handicap rimaste prive di nucleo o appoggio famigliare. Inoltre la Cooperativa potrà realizzare attività volte alla qualificazione umana, morale, culturale, nonché all’integrazione sociale di persone che si trovino in stato di bisogno, handicap ed emarginazione.

Per il raggiungimento degli scopi indicati la Cooperativa è impegnata a un rapporto di stretta collaborazione con la Cooperativa e l’Associazione Casa Santa Chiara.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane.

 

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerato lo scopo mutualistico così come definito all’articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto diretto e/o in appalto o convenzione con Enti Pubblici e Privati in genere, le seguenti attività socio-sanitarie e/o educative:

1) la gestione dei servizi di accoglienza, di animazione e di assistenza, di comunità alloggio e terapeutiche, di comunità e di convivenza, nelle forme e nei modi ritenuti utili al raggiungimento dello scopo sociale;

2) le gestione di attività di recupero e riabilitazione di persone portatrici di handicap con la possibilità di produzione e vendita di beni e servizi.

La Cooperativa potrà erogare servizi a privati e a enti pubblici, partecipare a gare d’appalto e compiere gli atti necessari per l’acquisizione e la gestione dei servizi stessi.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l’iscrizione in appositi albi o elenchi.

La Cooperativa potrà partecipare a gare d’appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla CEE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione.

La Cooperativa potrà inoltre compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l’adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all’ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell’oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall’Assemblea dei soci.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci cooperatori)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

  1. soci fruitori che godono a vario titolo, direttamente o indirettamente, dei servizi prestati dalla Cooperativa;
  2. soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91.

Possono altresì essere socie persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Possono infine essere soci Associazioni ed Enti comunque costituiti che siano in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

A ogni socio viene riconosciuto il diritto di accoglienza per sé o per i propri familiari con handicap nelle strutture alloggiative della Cooperativa, nei limiti delle possibilità di questa, fermo restando il dovere di concorrere, per quanto sarà nelle possibilità sue o della famiglia, al mantenimento, nei modi e nella misura che saranno concordati con l’Organo Amministrativo.

 

Art. 6 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all’Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

  1. l’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
  2. l’indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
  3. i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui si chiede di essere iscritto
  4. l’ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;
  5. la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
  6. la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 39 e seguenti del presente statuto.

Se trattasi di persone giuridiche, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d), e) ed f) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

  1. la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
  2. la deliberazione dell’organo sociale che ha autorizzato la domanda;
  3. la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L’Organo amministrativo, accertata l’esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l’attività economica svolta

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura dell’Organo amministrativo, sul libro dei soci.

L’Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall’Organo amministrativo, chi l’ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L’Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all’ammissione di nuovi soci.

 

Art. 7 (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

  1. al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall’Organo amministrativo:
  • del capitale sottoscritto;
  • della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
  • del sovrapprezzo eventualmente determinato dall’Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell’Organo amministrativo;
  1. all’osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate da gli organi sociali;

c) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando alla vita sociale.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

 

 

Art. 8 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, scioglimento o per causa di morte.

 

Art. 9 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

  1. che abbia perduto i requisiti per l’ammissione;
  2. che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. L’Organo amministrativo deve esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l’Organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi artt. 40 e seguenti.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell’esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell’esercizio successivo. Tuttavia, l’Organo amministrativo potrà, su richiesta dell’interessato, far decorrere l’effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

 

Art. 10 (Esclusione)

L’esclusione può essere deliberata dall’Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

  1. che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l’ammissione;
  2. che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
  3. che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell’Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;
  4. che, previa intimazione da parte dell’Organo amministrativo, non adempia entro 60 giorni, al versamento del valore delle azioni sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
  5. in qualunque modo danneggi o tenti di danneggiare moralmente e materialmente la Cooperativa o fomenti dissidi o disordini tra i soci;

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 39 e seguenti, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L’esclusione diventa operante dall’annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell’Organo amministrativo.

 

Art. 11 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall’Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 39 e seguenti del presente statuto.

L’impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

 

Art. 12 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 22, comma 4, lett. c) a cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell’esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all’importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall’approvazione del bilancio stesso.

 

Art. 13 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 12.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell’ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società In difetto di tale designazione si applica l’art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

 

Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell’esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con deliberazione dell’Organo amministrativo, alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell’art. 10, lettere b), c), d) ed f), dovranno provvedere al risarcimento dei danni e al pagamento dell’eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all’art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l’insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

Art. 15 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all’art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.

 

Art. 16 (Conferimento e azioni dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di €. 500,00 ciascuna.

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a 10.

 

Art. 17 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall’Assemblea ordinaria in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell’Organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l’Organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare all’Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

 

Art. 18 (Deliberazione di emissione)

L’emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell’Assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:

  1. l’importo complessivo dell’emissione;
  2. l’eventuale esclusione o limitazione, motivata dall’Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
  3. il termine minimo di durata del conferimento;
  4. i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;
  5. i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle azioni che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all’ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall’Assemblea nella delibera di emissione.

I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all’insieme dei soci presenti o rappresentati in assemblea generale.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l’incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori sarà ridotta, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l’eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

La deliberazione dell’Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all’Organo amministrativo ai fini dell’emissione dei titoli.

Art. 19 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall’art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall’Assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 20 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

  1. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
  1. dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da azioni del valore nominale di €. 51,64 ciascuna. Il valore complessivo delle azioni detenute da ciascun socio non può essere inferiore né superiore ai limiti di legge;
  2. dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;
  1. dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all’art. 22 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
  2. dall’eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 7;
  3. dalla riserva straordinaria;
  4. da ogni altra riserva costituita dall’Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto, ovvero per deliberazione dell’Assemblea non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all’atto dello scioglimento della Società.

La Società ha facoltà di non emettere i titoli di cui alla presente lettera a) ai sensi dell’art. 2346 del codice civile.

 

Art. 21 (Vincoli sulle azioni e loro alienazione)

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l’autorizzazione dell’Organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne comunicazione all’Organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo le indicazioni relative al potenziale acquirente previste nel precedente art. 6, controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.

Il provvedimento che concede o nega l’autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l’acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l’autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale.

 

Art. 22 (Bilancio di esercizio)

L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l’Organo Amministrativo provvede alla compilazione del bilancio consuntivo da compilarsi con criteri di oculata prudenza e con la maggior chiarezza possibile onde facilitarne la lettura da parte dei soci ed alla predisposizione della relativa relazione all’assemblea.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all’Assemblea dei soci per l’approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della Società, segnalate dall’Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L’Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

  1. a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;
  2. al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all’art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
  3. ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall’art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;

L’Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

 

Art. 23 (Ristorni)

Non si dà luogo all’erogazione di ristorni ai soci, in considerazione delle finalità mutualistico-solidaristiche perseguite dagli stessi nel rapporto con la Cooperativa.

 

TITOLO VII

ORGANI SOCIALI

 

Art. 24 (Organi)

Sono organi della Società:

  1. l’Assemblea dei soci;
  2. il Consiglio di amministrazione;
  3. il Collegio dei sindaci, se nominato.

 

Art. 25 (Assemblee)

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante comunicazione certa inviata 15 giorni prima dell’adunanza, contenente l’ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l’ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell’adempimento delle suddette formalità, l’Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

 

 

Art. 26 (Funzioni dell’Assemblea)

L’Assemblea ordinaria:

  1. approva il bilancio e destina gli utili;
  2. delibera sulla emissione delle azioni destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 16, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;
  3. procede alla nomina degli Amministratori;
  4. procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;
  5. determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, ai Sindaci ed al soggetto deputato al controllo contabile;
  6. approva i regolamenti interni;
  7. delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci.
  8. delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Essa ha luogo almeno una volta all’anno nei tempi indicati all’art. 22.

L’Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l’Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla sua approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l’Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell’Organo amministrativo o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L’Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall’art. 2365 del codice civile.

 

Art. 27 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L’Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno.

Qualora si tratti di deliberazioni sullo scioglimento anticipato, sulla proroga della durata, sul cambiamento dell’oggetto sociale, sulla trasformazione del tipo e sulla fusione della società, oppure sul trasferimento della sede sociale anche in altra località del territorio dello Stato, in prima convocazione le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole di almeno quattro quinti dei voti spettanti a tutti i soci e in seconda convocazione col voto favorevole di due terzi dei voti spettanti a tutti i soci.

I soci dissenzienti hanno diritto di recedere dalla società a norma dell’art. 2437 C.C..

 

Art. 28 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell’Assemblea. Sono espressamente escluse le votazioni a scrutinio segreto.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

 

Art. 29 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l’ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di 2 voti.

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 18 secondo comma.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all’Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o Sindaco della cooperativa.

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di 5 soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Le deleghe, delle quali deve essere fatta menzione nel verbale, devono essere conservate dalla società.

Non possono essere mandatari né gli amministratori, né gli impiegati della Società.

 

Art. 30 (Presidenza dell’Assemblea)

L’Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, salvo che su richiesta di almeno cinque soci l’assemblea non elegga altri a presiederla. Quando non sia presente il presidente del Consiglio di Amministrazione, il Presidente è eletto dall’Assemblea.

L’Assemblea, su proposta del Presidente, provvede alla nomina del Segretario e di due scrutatori; il Segretario può essere anche una persona non socio.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e dagli scrutatori; il verbale dell’Assemblea straordinaria deve essere redatta dal Notaio.

 

Art. 31 (Consiglio di amministrazione)

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 a 7 membri, eletti dall’Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

La maggioranza dei componenti l’Organo Amministrativo è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Allo scopo di dare concreta attuazione a quanto previsto dall’art. 3 non più di quattro membri vengono eletti dall’Assemblea dei soci e non più di tre vengono designati dalla Cooperativa Casa Santa Chiara. Qualora il numero complessivo degli amministratori sia inferiore a 7, detti rapporti andranno riproporzionati. Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzione.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della carica.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.

L’Organo Amministrativo può nominare un segretario anche non amministratore.

 

Art. 32 (Competenze e poteri dell’Organo amministrativo)

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all’Assemblea dalla legge.

L’Organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall’art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni 180giorni gli organi delegati devono riferire all’Organo amministrativo e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

E’ nei compiti del Presidente convocare l’Organo amministrativo, fissare l’ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all’ordine del giorno.

 

Art. 33 (Convocazioni e deliberazioni)

L’Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 3 giorni prima dell’adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell’Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti e sono sempre palesi salvo unanime diversa decisione degli amministratori intervenuti a parere favorevole dei sindaci presenti. A parità di voti dopo un supplemento di discussione, si procede ad una nuova votazione. Nel caso permanga la parità prevale la parte a cui afferisce il voto del Presidente se la votazione è palese e viene respinta la proposta se la votazione è segreta. L’Amministratore che venga a trovarsi in una situazione di conflitto di interessi è tenuto ad assentarsi dal Consiglio al momento della deliberazione.

 

Art. 34 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall’art. 2386 del codice civile, purché la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dall’assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, nominati dall’Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l’Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l’Assemblea deve essere convocata d’urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l’Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

 

Art. 35 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all’Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta all’Organo amministrativo, sentito il parere del Collegio sindacale, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche.

I Consiglieri non hanno diritto di compenso: può essere deliberato dall’Assemblea il rimborso delle spese sostenute per conto della società nell’esercizio delle loro mansioni.

Gli amministratori eletti sono sempre revocabili, da parte dell’Assemblea, previa approvazione di una mozione di sfiducia motivata.

 

Art. 36 (Rappresentanza)

Il presidente dell’Organo amministrativo ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati.

L’Organo amministrativo può nominare Direttori generali, Institori e Procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera dell’Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l’osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

 

Art. 37 (Collegio sindacale)

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall’Assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall’Assemblea.

Devono essere nominati dall’Assemblea anche due Sindaci supplenti.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall’Assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall’Assemblea all’atto della nomina, per l’intero periodo di durata del loro ufficio.

 

Art. 38 (Controllo contabile)

Il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione, a scelta dell’Assemblea dei soci.

L’Assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l’intera durata dell’incarico pari a tre esercizi.

L’attività di controllo contabile è documentata dall’organo di controllo contabile in un apposito libro, che resta depositato presso la sede della società.

Ricorrendo i presupposti di cui all’art. 2409 – bis, comma 3 del codice civile l’Assemblea potrà affidare il controllo contabile al Collegio Sindacale, ove questo sia nominato.

 

TITOLO VIII

CONTROVERSIE

 

Art. 39 (Clausola arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 40 salvo che non sia previsto l’intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

  1. tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
  2. le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
  3. le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L’accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

 

Art. 40 (Arbitri e procedimento)

Gli Arbitri sono in numero di:

  1. uno, per le controversie di valore inferiore ad € 100.000,00. Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;
  2. tre, per le altre controversie.

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera arbitrale promossa dalla Confcooperative.

In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall’art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.

Gli Arbitri decidono secondo diritto.

Il lodo non è impugnabile, ad eccezione di quanto previsto dall’art. 36 del D.Lgs. n. 5/2003.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell’Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all’art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell’accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un’apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell’Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l’attivazione della procedura.

 

Art. 41 (Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull’osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all’attività sociale.

 

TITOLO IX

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

 

Art. 42 (Scioglimento anticipato)

In caso di scioglimento della Cooperativa, l’assemblea, con la maggioranza stabilita dall’art. 27 comma 4, nomina uno o più liquidatori preferibilmente tra soci, stabilendone i poteri.

 

Art. 43 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l’intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

  • a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 22, lett. c);
  • al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all’art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

 

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

 

Art. 44 (Regolamenti)

L’Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all’approvazione dell’assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

 

Art. 45 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

È vietata la distribuzione ai soci dei dividendi.

 

Art. 46 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative sociali previste dalla legge 381/91.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la “disciplina delle società cooperative”, a norma dell’art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.